Denuncia inizio lavoro

Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti, l’appaltatore e per il suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile.

Al fine di facilitare l’invio delle comunicazioni, si invita a non compilare il modulo cartaceo ma ad utilizzare l’area riservata sul sito della Cassa edile.

Circolare 5 / 2017