Contribuzione
Percentuali in vigore dal 1° Ottobre 2023
Le novità riguardano la diminuzione del contributo FNAPE e l’introduzione di una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile.
Di seguito le nuove percentuali:
accantonamenti e contributi | a carico delle imprese | a carico dei lavoratori | TOTALE |
Accantonamento ferie, festività, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle ritenute di legge | 14,20 % | – | 14,20 % |
Contributo Cassa edile | 1,88 % | 0,37 % | 2,25% |
Quote sindacali nazionali e provinciali | 0,83 % | 0,83 % | 1,66 % |
Anzianità professionale edile | 2,74 % | – | 2,74 % |
Fondo Scuola edile | 1,00 % | – | 1,00 % |
Maggiorazione imprese irregolari * | 2,00 % | – | 2,00 % |
Contributo sicurezza | 0,85 % | – | 0,85 % |
Contributo fondo prepensionamenti ** | 0,20 % | – | 0,20 % |
Contributo fondo incentivo all’occupazione *** | 0,10 % | – | 0,10 % |
Fondo sanitario **** | 0,60 % | – | 0,60 % |
Fondo territoriale per la qualificazione del settore | 0,20 % | – | 0,20 % |
TOTALE | 24,60 % | 1,20 % | 25,80 % |
Contributo Fondo sanitario nazionale impiegati ***** | 0,26 % | – | 0,26 % |
* Le imprese che denunciano le ore contrattuali e pagano i contributi entro il mese successivo a quello denunciato, verseranno la contribuzione ridotta pari al 9,00%. In mancanza dei suddetti requisiti, e in fase di controllo da parte della Cassa Edile, scatterà l’aliquota contributiva intera, pari a 11,00%, comprensiva della maggiorazione del 2,00%.
** Contributo da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
Relativamente al contributo fondo prepensionamenti, pari allo 0,20%, dal 01/10/2018 va versato solo lo 0,10% (ex contributo lavori usuranti), mentre la percentuale aggiuntiva prevista dal CCNL rinnovato il 18 luglio 2018 pari all’ulteriore 0,10% ha decorrenza 01/10/2018 ma il relativo contributo per i mesi di ottobre e novembre 2018, va inserito e versato nella denuncia mensile ad iniziare da periodo di competenza di dicembre 2018. Pertanto il totale dei contributi da versare, al netto degli accantonamenti risulta essere il seguente:
- per i mesi di ottobre e novembre 2018 è pari al 9,36% per le imprese regolari e all’11,36% per le imprese irregolari;
- dal mese di dicembre è pari al 9,56% per le imprese regolari e all’11,56% per le imprese irregolari.
- dal mese di aprile 2019 è pari al 9,59% per le imprese regolari e all’11,59% per le imprese irregolari.
- dal mese di ottobre 2020 è pari al 9,69% per le imprese regolari e all’11,69% per le imprese irregolari.
- dal mese di ottobre 2022 è pari al 9,70% per le imprese regolari e all’11,70% per le imprese irregolari.
*** Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e ITS.
**** Contributo da calcolarsi su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e ITS.
***** Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e premio di produzione.
Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.
Circolare 2023 / 2
Versamenti
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti contributivi in favore della Cassa Edile del Molise devono essere effettuati, esclusivamente a mezzo MAV-ELETTRONICO che le aziende e consulenti possono scaricare dalla loro area riservata.
EVENTI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Relativamente agli eventi di malattia, infortunio e malattia professionale, alla denuncia unica dovranno essere allegati, in copia, la certificazione medico – sanitaria e, relativamente alle inabilità di infortunio e malattia professionale, la denuncia trasmessa all’INAIL. Dopo il relativo rilascio, dovrà essere trasmesso, altresì, il prospetto di liquidazione INAIL.