Regolamento delle prestazioni offerte dalla Cassa Edile del Molise
Regolamenti integrativi:
- Integrazione indennità malattia
- Integrazione indennità infortunio o malattia professionale Anzianità professionale edile (APE)
- Anzianità professionale edile “una tantum” (APES) Sussidio per protesi odontoiatriche, oculistiche, acustiche ed ortopediche
- Materiale scolastico
- Buoni libro
- Borse di studio
- La “Befana”
- Campus estivo
- Rimborsi per tickets sanitari
- Sussidio funerario per morte dell’iscritto
- Sussidio funerario per morte di un familiare a carico Sussidi straordinari
- Sussidi straordinari
- Assistenza fiscale
- Cure termali
- Contributo per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa
INTEGRAZIONE INDENNITÀ MALATTIA
Durante l’assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore riceve, da parte dell’Impresa, direttamente in busta paga il conguaglio all’indennità INPS, per conto della Cassa Edile,per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall’INPS medesimo, nei seguenti termini:
- primi 3 giorni (escluse le festività) Paga oraria x 0,500, nel caso la malattia risulti superiori ai 7 giorni paga oraria x 1,000, nel caso la malattia risulti superiore ai 14 giorni
- dal 4 al 20° giorno (6 giorni settimanali, escluse le festività) paga oraria x 0,330 x 6,66 x n. giorni
- dal 21° al 180° giorno (6 giorni settimanali, escluse le festività) paga oraria x 0,107 x 6,66 x n. giorni
Se la malattia supera i 180 giorni il trattamento economico è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate dall’INPS.
Per gli apprendisti il coefficiente da moltiplicare per la paga oraria corrisponde sempre a 0,500 dal 4° giorno di malattia. N.B. Per tutte le giornate di assenza dal lavoro per malattia (5 giorni alla settimana) l’impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento 18% lordo, 14,20% netto.
INTEGRAZIONI MALATTIA/INFORTUNI
INTEGRAZIONE INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE – APE
Durante l’assenza dal lavoro per INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE il lavoratore (compreso l’apprendista) riceve dall’impresa, direttamente in busta paga, il conguaglio all’indennità INAIL, per conto della Cassa Edile, per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall’INAIL medesimo, nei seguenti termini:
- dal 4° al 90° giorno (7 giorni alla settimana) Paga oraria x 0,234 x 5,71 x n. giorni
- dal 91° al termine dell’infortunio (7 giorni alla settimana) Paga oraria x 0,045 x 5,71 x n. giorni
N.B. Per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro per l’infortunio (giorni lavorativi) l’impresa versa alla Cassa Edile l’accantonamento 18% lordo, 14,20% netto. - dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
- dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%
Dal 1980 è istituita dal vigente contratto di lavoro l’Anzianità Professionale Edile.
Essa viene erogata tutti gli anni, con aliquo ta crescente ogni 2 anni, a seconda delle maturazioni già acquisite in precedenza col Premio di Professionalità Edile ed è calcolata sul totale delle ore denunciate alla Cassa Edile nell’anno amministrativo precedente (1/10 – 30/9). Per maturare il diritto alle liquidazioni annuali e, quindi, allo scatto progressivo della classe è sufficiente aver raggiunto un numero minimo di 2.100 ore ordinarie complessive nei due anni amministrativi precedenti il 30 settembre dell’anno preso a base per il calcolo dell’Anzianità, accreditate anche presso altre Casse Edili, purché documentate da apposito attestato, da richiedere e produrre entro il 31 marzo.
PRESTAZIONE PER APE/APES
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE “UNA TANTUM” (APES)
Sempre collegato all’Anzianità Professionale Edile, è stato stipulato in data 6/2/91 un nuovo accordo sindacale nazionale per un trattamento “una tantum” da erogare a chi viene collocato in pensione. Il trattamento è rapportato:
- al numero di anni in cui il lavoratore ha ricevuto la liquidazione APE;
- all’importo complessivo APE ricevuto negli ultimi 10 anni;
- nei casi di pensione per Vecchiaia, Invalidità Permanente Assoluta e Reversibilità, all’anzianità contributiva maturata presso l’INPS, per cui l’importo viene erogato con la percentuale del 70% in caso di anzianità pari a 15 anni e con una percentuale del 90% in caso di anzianità pari a 40anni;
- nel caso di pensione di Anzianità la liquidazione corrisponde sempre all’70%.
REQUISITI
- Bisogna aver percepito o maturato almeno una prestazione APE negli ultimi 10 anni;
- Bisogna aver inoltrato la domanda di pensione all’INPS, pena la decadenza del diritto, entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro con un’Impresa iscritta ed in regola con gli accantonamenti e contributi presso la Cassa Edile del Molise.
DOCUMENTI
(da allegare al modulo di domanda)
- Certificato rilasciato dall’INPS attestante l’avvenuta presentazione della domanda di pensione;
- Attestati delle liquidazioni APE ricevute negli ultimi 6 anni da eventuali altre Casse Edili;
- Certificato di morte del lavoratore (solo nel caso di pensione ai superstiti);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione degli eredi legittimi dell’assicurato (nel caso di pensione ai superstiti);
- Certificato rilasciato dall’INPS (Mod. TE08) con il quale si attesti la data di riconoscimento o la decorrenza del diritto alla pensione di Anzianità;
- Certificato rilasciato dall’INPS (Mod. TE08) con il quale si attesti la data di riconoscimento alla pensione di Inabilità Assoluta o di Reversibilità;
- Certificato rilasciato dall’INPS con il quale si attesti il diritto a percepire la pensione di vecchiaia;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’Impresa di appartenenza oppure certificato di disoccupazione con l’indicazione della data di licenziamento ed il nominativo dell’ultima Impresa presso la quale si è avuto l’ultimo rapporto di lavoro;
- Stato di famiglia in carta semplice.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA CASSA EDILE
(Termini perentori pena la decadenza dal diritto)
- Entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda all’INPS per la pensione di Vecchiaia;
- Entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della pensione INPS per la pensione di Inabilità o Reversibilità;
- Entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della pensione INPS, oppure entro 6 mesi dalla decorrenza della stessa, se questa è successiva alla data di riconoscimento, per la pensione di Anzianità.
N.B. La prestazione per A.P.E.S. sarà riconosciuta per tutti gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.
Dopo tale data la prestazione cesserà.
SUSSIDIO PER PROTESI ODONTOIATRICHE – OCULISTICHE – ACUSTICHE – ORTOPEDICHE
Agli operai e loro congiunti, moglie e figli, a carico e per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali all’atto dell’evento, la Cassa Edile riconosce per:
- PROTESI ODONTOIATRICHE:
Erogazione di un contributo pari al 60% della spesa sostenuta ed indicata nel preventivo fino ad un massimo di Euro 465,00
L’importo complessivo indennizzabile per nucleo familiare non potrà superare Euro 775,00 e le prestazioni dovranno riguardare familiari diversi - PROTESI OCULISTICHE (occhiali da vista e/o lenti a contatto):
Erogazione di un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, con un massimo complessivo per nucleo familiare di Euro 104,00 nell’anno. - PROTESI ACUSTICHE:
Erogazione di un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, con un massimo di Euro 207,00 nell’anno. - PROTESI ORTOPEDICHE (sostituzione arti superiori ed inferiori e similari):
Erogazione di un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per il solo apparecchio di protesi, con un massimo di Euro 517,00.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
La Cassa Edile si riserva la facoltà di eseguire accertamenti per verificare sia l’avvenuto intervento, sia l’ammontare della spesa sostenuta.
La prestazione di cui al punto 1) riguardante lavori analoghi sui medesimi denti, a favore dell’operaio o di un congiunto, non può essere ripetuta se non siano trascorsi almeno 3 anni dalla precedente.
Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rivedere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro 90 giorni dalla data della fattura della spesa sostenuta.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Prescrizione medica;
- Preventivo di spesa per le prestazioni odontoiatriche;
- Fattura originale della spesa sostenuta, contenente in dettaglio le prestazioni effettuate, mentre per i lavori protesici il sanitario dovrà, secondo gli schemi abitualmente utilizzati, specificare i singoli denti oggetto dell’intervento;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza;
- Copia del quadro del 740 o 730 o mod. 101 relativo alla detrazioni fiscali.
MATERIALE SCOLASTICO
La Cassa Edile assegna ai figli dei lavoratori che frequentano per la prima volta la classe I^ elementare uno zainetto con materiale didattico.
La Cassa Edile assegna ai figli dei lavoratori che frequentano la II, III, IV e V classe elementare un pacco di materiale didattico.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire improrogabilmente dal 1° al 31 maggio di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Certificato di iscrizione alla scuola elementare;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
BUONI LIBRO
La Cassa Edile riconosce ai figli dei lavoratori che hanno frequentato la scuola media inferiore un buono libro.
Il suddetto buono sarà riconosciuto agli studenti che hanno conseguito una delle seguenti valutazioni: BUONO, DISTINTO, OTTIMO.
L’importo del buono sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 15 ottobre al 30
novembre di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Copia della scheda di valutazione con giudizio di fine anno;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
BORSE DI STUDIO
La Cassa Edile, allo scopo di premiare negli studi i figli dei lavoratori, bandisce ogni anno un concorso per l’assegnazione di borse di studio nel numero e dell’importo che il Consiglio di Amministrazione deciderà.
I criteri previsti per l’assegnazione sono i seguenti:
- per le scuole medie superiori una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di condotta, educazione fisica e materie facoltative);
- per l’Università lo studente, se iscritto al primo anno deve aver superato minimo due esami previsti dal piano di studi della Facoltà; se iscritto agli anni successivi deve essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti ed aver superato almeno un esame dell’anno accademico in corso.
Le borse di studio, ad insindacabile parere della Commissione, saranno assegnate secondo una graduatoria che tenga conto del merito ed in caso di parità, in via decrescente, del carico familiare e dell’anzianità di iscrizione del lavoratore.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti. Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Certificato di promozione, per le scuole medie superiori, con indicazione del punteggio riportato nella sessione estiva;
- Certificato attestante l’anno di iscrizione e gli esami sostenuti con relativo voto per l’Università.
- Copia del piano di studi presentato ed approvato per l’Università;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
LA “BEFANA”
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili la “Befana”, con modalità che vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
La prestazione è riservata ai minori che alla data del 6 gennaio abbiano compiuto i tre anni e non abbiano superato i dieci anni di età e che siano figli di lavoratori in forza ad Imprese iscritte alla Cassa alla data del 31 ottobre di ogni anno.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti, permessi retribuiti ed ore assemblee.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
CAMPUS ESTIVO
La Cassa Edile offre ai figli dei lavoratori iscritti in età compresa tra i 6 ed i 15 anni un periodo di soggiorno in località marine, nel periodo estivo di ogni anno.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 1° al 30 aprile di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE.
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
RIMBORSI PER TICKETS SANITARI
(Esami specialistici, clinici, radiologici, di laboratorio, ecc. eseguiti presso strutture pubbliche o private convenzionate)
Nei casi in cui l’operaio sostiene, nel corso dell’anno, una spesa per il pagamento dei tickets sanitari per il proprio nucleo familiare, moglie e figli a carico e per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali all’atto dell’evento, di un importo superiore a Euro 130, la Cassa eroga un contributo pari al 40% della spesa sostenuta, con un massimo complessivo annuale di Euro 104,00.
Il contributo sarà erogato fino al raggiungimento della somma posta in bilancio per tale prestazione.
Nel caso che l’importo delle richieste superi la somma posta in bilancio, la Commissione a suo insindacabile giudizio stabilirà un ordine di graduatoria privilegiando:
- la maggiore spesa sanitaria sostenuta dal lavoratore;
- il maggior carico familiare;
- la maggiore anzianità di iscrizione maturata presso la Cassa.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rivedere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, relative all’anno di competenza compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 1° al 31 gennaio.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Ricevute della USL o strutture convenzionate dell’avvenuto pagamento dei tickets;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza;
- Copia del quadro del 740 o 730 o mod. 101 relativo alla detrazioni fiscali.
SUSSIDIO FUNERARIO PER MORTE DELL’ISCRITTO
La Cassa Edile eroga agli aventi diritto, nel caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia del lavoratore iscritto,
una somma di Euro 1808,00 e Euro 362,00 per ogni figlio a carico e per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali al momento dell’evento.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda
Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rive- dere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, peril calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee. Per la morte dovuta ad infortunio sul lavoro si prescinde dal requisito del minimo delle ore richieste.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono pervenire alla Cassa Edile, a cura della vedova o dell’erede maggiorenne delegato alla riscossione, entro 90 giorni dal decesso.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Certificato di morte;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza;
- Delega degli eventuali eredi maggiorenni a carico in favore della persona delegata alla riscossione.
SUSSIDIO FUNERARIO PER MORTE DI UN FAMILIARE A CARICO
In caso di morte del coniuge o di figli a carico del lavoratore iscritto per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali all’atto dell’evento, la Cassa Edile riconosce un contributo dell’importo di Euro 517,00.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento del fondo annuale preventivato.
Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rivedere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti, ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal decesso del congiunto.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- Certificato di morte;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza;
- Copia del quadro del 740 o 730 o mod.101 relativo alla detrazioni fiscali.
SUSSIDI STRAORDINARI
Per eventi particolarmente gravi ed onerosi, che non possono rientrare tra quelli per i quali la Cassa Edile provvede con altre forme di assistenza già regolamentate, vengono erogati dei sussidi straordinari, in caso di provata necessità e ad esclusivo giudizio della Commissione preposta.
Tali erogazioni vengono effettuate su richiesta documentata del lavoratore e fino ad esaurimento del fondo annuale preventivato per tale prestazione e, comunque, per importi non superiori a Euro 517,00.
Il sussidio che riguarda lo stesso evento non può essere concesso se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima erogazione.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti ladata di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti, permessi retribuiti ed ore assemblee.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima dal 1° al 30 settembre di ogni anno.
DOCUMENTAZIONE
- Stato di famiglia in carta semplice;
- La documentazione che il richiedente riterrà opportuna per comprovare la richiesta del sussidio;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di apparte nenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza;
- Copia del quadro del 740 o 730 o mod. 101 relativo alla detrazioni fiscali
ASSISTENZA FISCALE
La Cassa Edile istituisce a favore dei lavoratori iscritti una prestazione denominata “assistenza fiscale”. I lavoratori possono usufruire di questi servizi, presso una delle società convenzionate, in maniera del tutto gratuita:
- Compilazione dei modelli 730 e 740, anche per la parte riguardante il coniuge se dichiarante, con eventuali allegati;
- Compilazione dei modelli ICI;
- Compilazione delle deleghe di pagamento delle imposte sui redditi, sia in acconto che a saldo.
La prestazione è assolutamente personale e non può essere destinata ad altra persona.
Le modalità per l’accesso alla prestazione saranno comu- nicate anno per anno ai lavoratori.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della consegna dell’autorizzazione trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
CURE TERMALI
La Cassa Edile concede a tutti i lavoratori iscritti una in dennità giornaliera pari a Euro 16,00 a titolo di contributo spese per cure termali per un massimo di 12 giorni lavorativi.
Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.
REQUISITI
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate sull’apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno pervenire alla Cassa Edile medesima entro 60 giorni dalla fine della cura.
DOCUMENTAZIONE
Certificato rilasciato dalla stazione termale dal quale risultino i giorni di permanenza presso la stazione stessa;
Prescrizione medica;
Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza, oppure certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l’indicazione dell’ultima impresa di appartenenza.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
ART. 1
La Cassa Edile del Molise per favorire l’acquisto, la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il restauro della prima casa concede contributi annuali ai lavoratori iscritti.
ART. 2
Le abitazioni per le quali è previsto l’intervento, di cui all’articolo 1, devono avere le caratteristiche di edilizia economica e popolare, di cui alle vigenti normative.
ART. 3
I contributi di cui sopra possono essere concessi solo a quei lavoratori che, alla data di erogazione dell’intervento possiedono i seguenti requisiti:
- residenza in un Comune della Regione Molise;
- di poter far valere almeno 2.100 ore di iscrizione alla Cassa Edile del Molise nei 24 mesi antecedenti alla data della domanda;
- che l’immobile per il quale si chiede l’intervento sia censito o sia da censire nel territorio della Regione Molise;
- che l’abitazione costituisca o sia da destinare a residenza unica del richiedente e del suo nucleo familiare.
ART. 4
Le agevolazioni di cui alla presente prestazione sono concesse una sola volta per ciascun lavoratore.
ART. 5
La Cassa Edile al lavoratore che ha contratto un mutuo
ipotecario, con Istituti di credito all’uopo abilitati, per l’acquisto della prima casa, riconosce un contributo annuale pari al 50% dell’importo pagato a titolo di interessi sulle rate di mutuo maturate e scadute con un limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 6
L’importo relativo all’onere di cui all’articolo 5 è accreditato, dalla Cassa Edile al lavoratore beneficiario, in rate semestrali scadenti entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento delle relative rate di mutuo, nonché della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3.
ART. 7
Il concorso della Cassa Edile non può superare i sette anni
e comunque le 14 rate semestrali consecutive. Il beneficio di cui sopra compete a condizione che il lavoratore abbia e continui ad avere un rapporto di lavoro con un impresa iscritta alla Cassa Edile e cessa con il semestre successivo a quello di risoluzione, per qualsiasi causa, di tale rapporto, ad esclusione dell’inabilità permanente dovuta ad infortunio sul lavoro o per pensionamento per sopraggiunti limiti di età.
In caso di morte del beneficiario, la contribuzione è riversata al coniuge superstite perdurante lo stato vedovile e ai figli minori in mancanza del coniuge superstite.
ART. 8
La Cassa Edile al lavoratore che esegue opere di ristrutturazione, ammodernamento e restauro della propria abitazione riconosce, per una sola volta, un contributo del 30% della spesa sostenuta e documentata sino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 9
L’erogazione dell’importo relativo all’onere di cui all’articolo 8 è condizionato alla presentazione dei seguenti documenti:
- Relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato ed iscritto all’Albo.
- Computo metrico dei lavori eseguiti.
- Fatture in originale comprovanti le spese sostenute di cui alla relazione ed al computo metrico.
- La certificazione dei requisiti previsti dall’articolo 3.
ART. 10
Le agevolazioni di cui all’articolo 5 ed all’articolo 8 sono concesse, nei limiti del fondo che annualmente il Consiglio delibererà, secondo una graduatoria che tenga conto prioritariamente:
- dell’anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile del Molise, elevata convenzionalmente di 250 ore per il coniuge e per ogni figlio per i quali si percepiscono le detrazioni fiscali (l’anzianità di iscrizione è calcolata in ore effettivamente versate anche con soluzione di continuità);
- del reddito familiare complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente a quello della domanda.
ART. 11
Le domande, sul modello predisposto dalla Cassa Edile, devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 novembre viene resa nota la graduatoria dei lavoratori beneficiari.
Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica agli interessati della graduatoria medesima.
Entro il 15 febbraio il Consiglio di Amministrazione decide in maniera inappellabile e pubblica la graduatoria definitiva.
ART. 12
I benefici della presente prestazione decadono:
- nell’ipotesi in cui venga meno uno dei requisiti previsti dalle lettere a) e d) dell’articolo 3;
- nel caso in cui il lavoratore non dimostri di aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti (saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazioni guadagni, congedo matrimoniale;
- nel caso di alienazione a terzi della proprietà dell’immobile; in tutti i casi in cui da accertamenti o notizie comunque acquisite successivamente alla data di concessione del beneficio risulti che il lavoratore non aveva diritto alle agevolazione di cui sopra.